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Offese online

 

“Il contenuto ritenuto offensivo propagato attraverso posta elettronica indirizzata ad una pluralità di destinatari deve correttamente essere qualificata ai sensi dell’art. 595, comma 3 del Codice Penale per essere aggravata dall’uso di uno strumento di pubblicità, nella fattispecie, di notevolissima capacità diffusiva”. Su questa base la Corte di Cassazione ha ritenuto di confermare la sentenza di condanna per diffamazione aggravata nei confronti di un uomo reo di aver inviato un messaggio ingiurioso a una pluralità di persone.
I giudici della Cassazione hanno stabilito che l’invio di un’email contenente riferimenti offensivi nei confronti di un altro soggetto o la rappresentazione di fatti non veritieri tesa a mettere in cattiva luce l’altra persona, configura il reato di diffamazione aggravata quando il messaggio di posta elettronica viene inviato anche ad altri utenti. La pena prevista dal Codice Penale è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00 euro. Bisogna fare molta attenzione anche ai messaggi via wzapp, per non parlare di Facebook, chi in un momento di rabbia non ha scritto epiteti sul vicino che disturba o sul collega antipatico senza pensare alla diffusione della diffamazione, a volte non ci rendiamo conto che gli autori del reato possono essere i nostri figli minori; in tempi meno sospetti si diceva: “parola detta e sasso tirato non tornano più indietro” oggi sarebbe il caso di dire “parola scritta”

ingiuria online
Nella foto in alto: condivisione online

                                                                                                                                                                                         Tiziana Gatti

                                                                            

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