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Corte di Cassazione, Ministero dei Trasporti e punti della patente

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Ogni titolare di patente ha in dotazione 20 punti, quando si commettono infrazioni di una certa entità al codice stradale, oltre alle sanzioni amministrative, eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione, vengono decurtati un certo numero di punti. In allegato all’art. 126 bis del codice stradale si trova la tabella con le corrispondenze tra infrazioni e punti decurtati. Il conducente, prossimo all’azzeramento dei punti sulla patente, non ha alcun diritto di essere avvisato dal Ministero. E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione . Il guidatore titolare di permesso di circolazione – affermano i Giudici – è a conoscenza delle decurtazioni dei punti patente, in quanto indicate nei verbali di contestazione delle infrazioni commesse; inoltre, ogni conducente può verificare il saldo punti attraverso le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri: consultando il sito www.portaledellautomobilista.com o telefonando al numero dedicato. Il titolare della patente, informatosi sui punti residui, dovrà quindi attivarsi per recuperare i punti necessari ad evitare l’azzeramento e la revisione del titolo abilitativo.
La Cassazione spiega che l’azzeramento del punteggio non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punti, tenuto conto che l’interessato conosce subito, mediante le informazioni riportate nei verbali di accertamento, se e in che misura gli viene applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti patente, e può conoscere in ogni momento il suo saldo: “è altresì evidente – conclude la Corte – che ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ed in tal senso si è espressa da tempo la giurisprudenza amministrativa”.

Giuliano Regiroli

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