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Qualche novità in campo assicurativo

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Nella foto, in alto:  suprema Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha emesso i una clamorosa sentenza che ribalta di fatto l’orientamento giurisprudenziale fin qui consolidato:  è stato stabilito dai Giudici che,  un’area, quantunque privata ma aperta ad un numero indeterminato di persone che vi hanno accesso giuridicamente lecito, può equipararsi alla strada di uso pubblico con tutte le conseguenze in caso di risarcimento. Tutto questo nasce da un sinistro avvenuto all’interno di un’area di cantiere,  la Cassazione era stata chiamata ad affrontare la questione di   un dipendente di una ditta che stava effettuando dei lavori all’interno di un cantiere, mentre era intento al compimento di operazioni materiali di apertura del cassone, veniva travolto ed ucciso dalla sabbia trasportata sul veicolo a causa dell’errata manovra del conducente. Sul punto la Corte precisa che “la natura privata del cantiere, luogo dell’incidente, non è di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilità dell’azione diretta, già contemplata dalla Legge 990 del 1969″. Un principio a questo punto estendibile ad aree come quelle dei parcheggi dei supermercati, degli stadi o dei ristoranti. Un’altra questione abbastanza scottante è quella che riguarda il caso esaminato dal Tribunale di Napoli nei riguardi di un furto di auto avvenuto all’interno di un box, l’auto risultava avesse nel cruscotto le chiavi, in questo caso il Tribunale ha sentenziato che l’assicurazione non ha l’obbligo di risarcimento  per il furto della vettura anche se coperta da apposita polizza, qualora le chiavi si trovino in prossimità del veicolo. Tale fattispecie rientra nell’ipotesi di colpa grave dell’assicurato ai sensi dell’art. 1900 Codice Civile, a tenore del quale l’assicuratore risulta esonerato dall’indennizzo ogniqualvolta vi sia la responsabilità del contraente nella determinazione dell’evento”. Da Milano arriva una proposta per quanto riguarda le biciclette con pedalata assistita, la Direttiva sulle Assicurazioni dei Veicoli a Motore introduce infatti fra questi ultimi anche i “pedelec“, ossia i mezzi con assistenza alla pedalata entro i 25 km/h, una via di mezzo fra una normale bicicletta e un classico motorino. Ne deriverebbe l’applicazione della norma sull’obbligatorietà delle coperture assicurative. E ciò a prescindere dal luogo d’utilizzo (strade pubbliche, sterrate o private, ndr).
Contrari tutti i produttori che stanno forzando la mano in sede europea per limitare i danni. Tuttavia, l’elevato numero di mezzi in circolazione, soprattutto in Paesi come Germania, Svezia, Francia e Danimarca, attrae molto le imprese e i Governi che intravedono una nuova occasione per fare business (i primi) e per nuove fonti di entrate fiscali (i secondi).

                                                                                                            Giuliano Regiroli

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