Print

Posted in:

Tutela dell’acquisto online dei biglietti di viaggio

image

Nella foto, in alto: un acquisto online da smartphone

Il business dell’acquisto online dei biglietti aerei e ferroviari è in continua crescita, si tratta di un tipo di acquisto che costituisce una forma di vendita a distanza e viene disciplinata dagli articoli 49 e seguenti del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) poi modificato dal D. Lgs 21/2014. Questo codice disciplina gli obblighi informativi gravanti sui venditori e regola il diritto di recesso dell’acquirente in caso di ripensamento. L’articolo 52 del Codice, per l’acquisto dei beni e servizi a distanza o fuori dai locali commerciali, indica la possibilità di risolvere il contratto senza fornire motivazioni e senza essere soggetto al pagamento di penali, basta manifestare la propria volontà al venditore entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. In caso i biglietti aerei o ferroviari vengano acquistati sui siti web delle compagnie aeree o delle agenzie online, il diritto di recesso si esercita solo se il venditore lo conceda perché stabilito espressamente nelle condizioni generali che regolano il servizio prestato, in alcuni casi può essere previsto il trattenimento di una percentuale su quanto pagato, la penale di recesso. Infatti, sebbene l’acquisto online rappresenti una vendita a distanza che prevede il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi, non è soggetto al diritto di recesso. Il Codice del Consumo all’articolo 55 è molto chiaro sui punti dove il diritto di recesso è escluso, così come l’articolo 47 che esclude i contratti di trasporto passeggeri dalle disposizioni relative ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. Al compratore non resta che affidarsi a delle coperture assicurative finalizzate al rimborso in caso di ripensamento o rinuncia, spesso queste polizze sono offerte dagli stessi siti dei venditori, disciplinate da clausole contrattuali che, a fronte di un aumento di prezzo, consentono la disdetta entro un tempo prestabilito. Il D. Lgs 21/2014 è intervenuto affinché questo servizio aggiuntivo non venga proposto attraverso caselle preselezionate dal venditore ma, secondo il principio che sia l’acquirente a selezionare la casella al momento della definizione dell’ordine.

                                                                                                                                              Giuliano Regiroli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *